Condizioni generali unificate

Con lo scopo di disciplinare in modo organico ed omogeneo a livello nazionale le condizioni generale da valere per la ricostruzione di pneumatici, l'Associazione di Categoria (A.I.R.P.) ha elaborato il seguente decalogo di norme comuni di comportamento adottate su basi volontaristiche dagli Operatori del settore.

1) ACCETTAZIONE E SELEZIONE PREVENTIVA
Tutte le carcasse avviate alla ricostruzione sono sottoposte ad uno scrupoloso esame preventivo da parte dei Tecnici del Ricostruttore, i quali, mediante l'impiego di adeguate attrezzature, accertano le condizioni di idoneità alla lavorazione. Le carcasse non ritenute idonee alla ricostruzione sono restituite al Cliente nelle condizioni fisiche in cui esse si trovano al termine degli anzidetti controlli preventivi, senza che il Cliente possa rivendicare alcun indennizzo.

2) DIFETTI O AVARIE DURANTE LA LAVORAZIONE
Nel caso in cui durante la lavorazione, nelle carcasse emergessero difetti, sfaldamenti, scollaggi di tele, o altre avarie non rilevabili in fase di selezione preventiva, il Ricostruttore ne sospenderà il decorso e potrà provvedere alla restituzione delle carcasse difettose nello stato in cui esse si trovano senza che il Cliente possa rivendicare alcun indennizzo.

3) EVENTUALI DECLASSAMENTI DEI PNEUMATICI
Se nel corso della selezione preventiva o durante le successive fasi di lavorazione, emergessero difetti tali da non garantire l'utilizzo del pneumatico ricostruito nelle condizioni di impiego pari a quelle della carcassa originale, il Ricostruttore potrà, in alternativa a quanto stabilito al punto 2), procedere al declassamento del pneumatico stesso previa autorizzazione da parte del Cliente. In caso di autorizzazione, il Cliente implicitamente si impegna ad utilizzare il pneumatico ricostruito nel rispetto dei nuovi limiti. In tale ipotesi, gli indici delle caratteristiche originali non più ritenuti idonei al nuovo impiego dovranno essere asportati dalla carcassa, mentre sul fianco del pneumatico ricostruito dovranno essere impressi in modo indelebile i nuovi indici e le relative limitazioni d'impiego.

4) RECLAMI
Qualsiasi reclamo inerente a qualità, tipo e stato della merce deve essere comunicato dal Cliente al Ricostruttore entro otto giorni dal ricevimento della merce stessa. Qualora si tratti di difetti occulti, il termine di otto giorni decorre dal momento della loro rilevazione.1 ritorni di merce non previamente concordati ed autorizzati non sono accettati. Il Cliente non può fare valere in giudizio qualsiasi pretesa riguardante la qualità della merce o presunti vizi della medesima, se prima non ha provveduto all'integrale pagamento del relativo importo. Non sono ammessi a reclamo i pneumatici utilizzati in modo improprio per quanto concerne indice di velocità, codice di carico, caratteristiche funzionali del battistrada, limitazioni di impiego di cui al punto 3).11 Ricostruttore si riserva la facoltà di effettuare sulla merce presentata in reclamo tutti gli esperimenti tecnici del caso, per essere nella condizione di pronunciarsi con piena conoscienza di causa, sulla natura delle avarie denunciate.

5) DIFETTI O AVARIE IN ESERCIZIO
I difetti o le avarie riscontrati sui pneumatici ricostruiti durante il loro utilizzo, purché attribuiti ad imperfetta lavorazione, danno luogo a bonifici proporzionali alla residua profondità di scultura battistrada rilevata al momento del reclamo,
sia per quanto riguarda la loro ricostruzione eseguita su carcassa di proprietà del Cliente, sia per quanto riguarda il pneumatico ricostruito completo di carcassa. L'attribuzione alla lavorazione di difetti o avarie resta in ogni caso di
esclusiva ed insindacabile pertinenza dei Tecnici del Ricostruttore. I pneumatici ricostruiti presentati a reclamo, se accettati e bonificati, non vengono restituiti. A puro titolo esemplificativo, strappi o lacerazioni della carcassa, distacchi del materiale preesistente, rigonfiamenti o soffiature di tele, rotture del tallone, non sono normalmente attribuiti a difetti di lavorazione. Tali avarie, pertanto, esonerano il Ricostruttore da ogni responsabilità.

6) TOLLERANZE
Si intendono ammesse in ogni caso le tolleranze previste dalle norme UNI 9950 in materia di pneumatici e dal Capitolato LTH 90 AIRP relativamente alle caratteristiche dei materiali impiegati nella ricostruzione.

7) GARANZIE E RESPONSABILITA'
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1487 e 1488 del Codice Civile, la garanzia sui pneumatici ricostruiti, è limitata ai casi previsti al precedente punto 5). Nessuna responsabilità può essere attribuita al Ricostruttore per danni diretti o indiretti
causati a persone o cose, in dipendenza di rotture, scoppi, o altri difetti di qualsiasi natura, su pneumatici ricostruiti.

8) USO E MANUTENZIONE
Non diversamente dal pneumatico nuovo di fabbrica, anche per il pneumatico ricostruito debbono essere rigorosamente mantenuti i valori della pressione d'aria indicati dal Costruttore del veicolo in relazione alle diverse condizioni di
esercizio. Il pneumatico ricostruito deve essere sottoposto a periodici controlli per accertare le condizioni generali d'uso al quale è stato ragionevolmente destinato. E' indispensabile rispettare in ogni circostanza e condizione di esercizio
il codice di velocità e l'indice di carico riportati sui finachi del pneumatico stesso, nonché le prescrizioni e le raccomandazioni emanate sia a livello nazionale che internazionale, in materia di norme d'uso e di manutenzione.

9) CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE
Qualsiasi rapporto diretto o indiretto con il Ricostruttore sottintende la piena conoscenza e l'integrale accettazione delle presenti "Condizioni Generali Unificate".

10) FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie sarà competente il foro nella cui giurisdizione il Ricostruttore ha la propria sede legale.